L’usucapione da parte di un trust

Una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro ha stabilito che un trustee può usucapire un immobile in nome del trust, mediante il possesso esclusivo ultraventennale.

Focus
01.04.2025

L’usucapione da parte di un trust

01 aprile 2025

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La facoltà del trustee

L’elemento di novità riguarda la possibilità per un trustee di usucapire una porzione di edificio in nome di un trust, sulla base dei beni immobili conferiti nel fondo e gestiti dallo stesso soggetto.

La vicenda riguardava due sorelle, proprietarie di una parte di un condominio, che hanno citato in giudizio il trustee di un trust, titolare di un'altra porzione dello stesso immobile.

Le due sorelle chiedevano una parte delle somme pagate da una società per aver messo un'antenna di telefonia mobile sul tetto comune del fabbricato, in base a un contratto firmato solo con il trustee. Il trustee ha contestato che l'antenna fosse collocata nella soffitta, che non era considerata bene comune, poiché il sottotetto era diviso in due parti con accessi autonomi.

Partendo dal fatto che l'edificio era stato originariamente diviso in due in senso verticale dai comproprietari, il trustee affermava che tale divisione doveva essere estesa anche alle soffitte. Il Tribunale, nel giudizio di primo grado, ha accolto la domanda delle sorelle, stabilendo che l'antenna era sul tetto, considerato di proprietà comune.

Il trustee ha proposto appello basandosi su quattro motivi, tra cui l’aver travisato i fatti e che la soffitta era ormai di sua titolarità per usucapione.

La Corte d'Appello, dopo aver stabilito che la domanda di accertamento dell’usucapione non costituisce una nuova domanda giudiziale, ha riconosciuto la prova del titolo di acquisto della proprietà esclusiva della soffitta, basata sul possesso ultraventennale.

Infatti, le testimonianze presentate dal trustee hanno dimostrato che l'antenna non poggiava sul tetto ma sulla soffitta, che era divisa in due ambienti indipendenti e ciascuno di pertinenza delle due scale dell'edificio. Tale stato dell'immobile era rimasto immutato fin dal 1966, anno della sua costruzione.

Essendo stata conferita l'intera scala B nel trust ed avendo quest'ultimo, in persona del trustee, esercitato l'esclusivo godimento sulla porzione di edificio condominiale, la Corte d’Appello ha considerato raggiunta la prova di acquisto della proprietà per usucapione. Ne consegue da un lato che il trustee non deve pagare alle sorelle nessuna somma dei canoni di locazione ricevuti dalla società per l’antenna, dall'altro che la soffitta è di esclusiva titolarità del trust.

La sentenza permette di osservare la fattispecie, forse mai ancora presentata in giurisprudenza, di usucapione di una porzione di un immobile da parte di un trust, in persona del trustee.

Pur facendo questa sentenza emerge un nuovo caso, la decisione dei giudici d’appello si pone in linea con il diritto dei trust. Infatti, il trustee è l'unico soggetto legittimato a disporre del patrimonio conferito in trust, ad agire, anche in giudizio, per tutelare i diritti conferiti e per farli valere nei confronti dei terzi e, in senso passivo, ad essere chiamato in giudizio per difendere gli interessi dei beni conferiti e per rispondere delle obbligazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico.

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