Cosa sono i trust?

È un istituto di derivazione anglosassone e di common law finalizzato alla regolamentazione di una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale, nell’interesse di uno o più beneficiari e che consente di creare diverse posizioni giuridiche legate da rapporti fiduciari.

Focus
19.07.2019

Cosa sono i trust?

19 luglio 2019

Inquadramento giuridico

Focus

Differenza rispetto al rapporto fiduciario

Il Trust è diverso dal rapporto fiduciario in quanto la Società fiduciaria è semplice intestataria, in forma anonima, dei beni interessati, che restano però di proprietà del cliente, mentre nel Trust i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del disponente e del Trustee.

Le posizioni giuridiche ricorrenti nella costituzione di un trust sono tre, più una eventuale:

  • il disponente: colui che promuove e/o istituisce il trust;
  • il gestore/affidatario (trustee) che gestisce/amministra i beni conferiti in trust dal disponente secondo le regole da questi fissate nell’interesse di uno o più beneficiari o per il raggiungimento dello scopo indicato;
  • il beneficiario;
  • il guardiano (protector) è la quarta figura, come detto, facoltativa alla quale, possono essere attribuite quattro funzioni: i) l’esercizio di poteri dispositivi o gestionali (comunemente la revoca e nomina trustee); ii) esprimere il proprio placet sulle decisioni assunte dal trustee; iii) Impartire direttive o istruzioni al trustee per compimento specifici atti; iv) controllo sull’operato del trustee.

L’effettivo proprietario dei beni diventa il Trustee, che li amministra, gestisce e ne dispone per il tempo previsto nell’atto istitutivo e secondo le istruzioni ricevute, per il raggiungimento dello scopo, sotto la vigilanza di un supervisore (guardian), se previsto.

Il Trust è diverso dal rapporto fiduciario in quanto la Società fiduciaria è semplice intestataria, in forma anonima, dei beni interessati, che restano però di proprietà del cliente, mentre nel Trust i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del disponente e del Trustee.

Al momento dell’istituzione il disponente, sottoscrive un atto istitutivo di Trust ed un atto di conferimento di beni o dei diritti (il conferimento può anche essere effettuato in un momento successivo). È ammissibile disporre un Trust nel proprio testamento.

Le ragioni che più di sovente stanno alla base della costituzione di un trust sono:

  • tutela del patrimonio per finalità successorie;
  • tutela di minori o di soggetti affetti da disabilità;
  • beneficienza;
  • forme di investimento e pensionistiche;
  • vantaggi di natura fiscale.

Il patrimonio oggetto del Trust può comprendere qualsiasi bene. Si tratta comunque di uno strumento da maneggiare con cura per evitare violazioni della normativa italiana, anche se permette di ottenere una notevole personalizzazione e di fornire una risposta alle più varie esigenze, tra cui, ad esempio quelle connesse al passaggio generazionale. Anche il Trust, al pari del fondo patrimoniale, per consolidarsi rispetto alle azioni revocatorie necessita di un termine di 5 anni.

Scopo e motivazioni

Separazione della parte di patrimonio conferita in trust da quella che resta nella sfera patrimoniale del disponente (effetto segregativo).

Tale elemento rende il Trust più idoneo a proteggere un patrimonio e a realizzare la destinazione secondo gli obiettivi fissati dal disponente.