Novità in merito alle donazioni indirette

Recentemente la stampa nazionale ha posto in grande risalto il tema delle donazioni indirette e della loro imponibilità fiscale, attraverso il commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7442 del 20 marzo u.s.

Focus
08.04.2024

Novità in merito alle donazioni indirette

08 aprile 2024

Focus

Tanto rumore per nulla

Il commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7442 del 20 marzo u.sp non presenta elementi di grande entusiasmo dal punto di vista giuridico: da un lato rigetta il ricorso presentato dai contribuenti e dall’altro conferma l’applicabilità dell’imposta di donazione alle liberalità indirette, in applicazione dell’art. 56-bis del D. Lgs. 346/90.

La Cassazione ribadisce il proprio costante orientamento dal 2020, secondo il quale l’art. 56-bis non risulta abrogato per incompatibilità con la disciplina dell’imposta di donazione recata dall’art. 2 commi 47-53 del DL 262/2006, ma deve essere interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni emerse nel corso dell’accertamento di altri tributi possono essere accertate dall’Agenzia delle Entrate che applica, in tal caso, sempre l’aliquota dell’8%, se sono superati i valori delle franchigie previste dal DL 262/2006 per i vari beneficiari (anche nel caso in cui la donazione sia effettuata tra discendenti in linea retta come genitori figli, in cui attraverso una donazione per atto pubblico si applicherebbe il 4% di imposta sul valore eccedente il milione di euro).

La Cassazione non condivide la tesi dei ricorrenti per cui la donazione nulla per mancanza di forma non sconterebbe l’imposta, evidenziando come, per il legislatore tributario rilevi lo spostamento di ricchezza a scopo liberale. Anche questo principio, peraltro, era già stato enunciato da precedenti costanti pronunce (Cass. nn. 8175/2021 e 28047/2020). La Suprema Corte, poi, chiarisce che, per le liberalità non oggetto di atto di donazione, il Testo Unico sulle Successioni e Donazioni non fissa un “obbligo di sottoporle a tassazione”, neppure ove si tratti di liberalità emergenti da atti soggetti a registrazione.

Infatti, il legislatore ha definito due sole ipotesi di tassazione delle liberalità indirette, costituite da:

  • registrazione volontaria, che comporta l’applicazione di aliquote e franchigie ordinarie;
  • accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, che comporta l’applicazione della tassazione sempre all’8%, in presenza di una dichiarazione dell’interessato.

L’assenza di un obbligo di registrazione delle donazioni indirette è confermata:

  • dalla previsione della registrazione volontaria;
  • dall’assenza di previsione di sanzioni;
  • dal fatto che, ove, nell’accertamento di altri tributi, il contribuente non volesse dichiarare la donazione indiretta, l’Amministrazione finanziaria non potrebbe tassarla, ma dovrebbe “procedere all’accertamento del tributo per il quale esso indaga, senza poter pretendere, al contempo, sia quest’ultima tassazione sia la tassazione della donazione indiretta”.

In buona sostanza, se anziché dichiarare che ho ricevuto una donazione il contribuente preferisce farsi accertare la somma come reddito l’Agenzia è obbligata a recuperare a tassazione le sole imposte dirette e non potrà riconfigurare l’operazione come una donazione priva di atto. Inoltre, dato che l’imposta di donazione sulla donazione indiretta non basa il suo presupposto sull’accertamento dell’imposta, ma è consequenziale ad una confessione stragiudiziale, non si applica il termine quinquennale di decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertare la mancata registrazione ma, si applica la prescrizione decennale ex art. 78 DPR 131/86 (Testo Unico Registro).

Si deve, quindi, concludere “che non possano pretendersi imposte sulle donazioni «confessate» che abbiano data anteriore al decimo anno rispetto alla data della «confessione» (e che la «confessione» non possa certo essere considerata quale dies a quo per il decorso del termine prescrizionale)”. 

In conclusione, per quanto la citata sentenza ribadisca che la donazione indiretta non deve essere registrata né sottoposta, per la sua validità, a nessuna forma particolare, di fronte ad un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, non solo il donatario avrebbe interesse a dichiarare quella somma come proveniente da donazione, ma – indipendentemente dal grado di parentela con il donante – sarebbe tenuto a pagare un’imposta pari all’ 8%.

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