Trust beneficiario di polizza

Il trust per beneficiari è uno strumento in uso dagli esperti di pianificazione patrimoniale che può permettere un’attribuzione di ricchezza graduale nel tempo in favore di beneficiari individuati, quale strumento destinatario di ricchezza.

Focus
22.03.2022

Trust beneficiario di polizza

22 marzo 2022

Focus

La combinazione trust e polizza

L’utilizzo combinato del trust e della polizza vita consente, per certo, al cliente di raggiugere una destinazione graduale nel tempo del patrimonio in favore dei beneficiari ottenendo una efficiente pianificazione patrimoniale e successoria.

Al pari del trust anche la polizza vita, nelle sue variabili, è uno tra i maggiori strumenti utilizzati ai fini di una pianificazione patrimoniale. Il ricorso alla polizza, tuttavia, non consente un’attribuzione graduale di ricchezza nel tempo in favore dei soggetti indicati dal contraente come beneficiari ma, al contrario, l’attribuzione di una somma al verificarsi dell’evento assicurato, senza possibilità di individuare uno o più momenti successivi.

Uno tra gli obiettivi maggiormente perseguiti da un cliente che si affida ad un percorso di pianificazione patrimoniale è indubbiamente quello di una destinazione graduale nel tempo del patrimonio in favore dei beneficiari, al fine di scongiurarne una possibile dispersione. Si tratta, infatti, spesso di beneficiari che non sono ancora ritenuti dal cliente in grado di amministrare il patrimonio, sia per complessità (ad esempio nel caso di un’azienda operativa) oppure per ammontare.

Il cliente che sceglie l'utilizzo combinato può decidere di stipulare una polizza sulla propria vita non volendo, tuttavia, che alla sua morte il premio sia pagato dall’assicurazione in favore dei figli ancora minori. A tal fine potrà indicare quali beneficiari di polizza, anziché i figli, un trust. Il trust, a sua volta, avrà come fine meritevole di tutela un’attribuzione graduale del patrimonio nel tempo e come beneficiari i figli. I figli potranno essere individuati sia come beneficiari nel corso della durata del trust, sia come beneficiari al termine finale. 

Così facendo si potrà prevedere che le somme pagate dall’assicurazione non siano attribuite direttamente ai figli al momento della morte del cliente, figli che potrebbero essere giovani ed inesperti, ma amministrate dal trustee nell’interesse dei medesimi figli e per loro impiegate. Il residuo del fondo in trust, infine, sarà loro attribuito al verificarsi del termine finale di regola coincidente con il raggiungimento di una determinata età anagrafica o maturità dei medesimi figli.

Il cliente fintanto che in vita provvederà ad istituire il trust dettandone il regolamento e definendo i poteri del trustee, mentre la dotazione avverrà al verificarsi della morte del cliente medesimo (evento dedotto in polizza). Il ricorso al stand by trust assicurerà una distribuzione controllata della ricchezza, secondo i tempi e i modi decisi dal disponente. Eventualmente si potrà anche decidere di dotare il medesimo trust con altri beni, da destinarsi al medesimo beneficiario, sia mediante atto inter vivos che mortis causa.

Il ricorso combinato dei due strumenti permetterà, pertanto, di scongiurare una devoluzione immediata del premio pagato dalla compagnia assicurativa al verificarsi dell’evento morte, attribuzione che potrebbe provocare una mala gestio ovvero la dispersione del patrimonio.

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