Trust estero e controllo effettivo

La Cassazione chiarisce i confini della pianificazione legittima.

Focus
03.11.2025

Trust estero e controllo effettivo

03 novembre 2025

Nel panorama attuale della pianificazione patrimoniale e successoria, il trust estero rappresenta uno strumento giuridico di grande utilità, ma anche di crescente attenzione da parte dell’autorità fiscale italiana e della giurisprudenza tributaria. La recente sentenza n. 9096/2025 della Corte di Cassazione ha offerto un chiarimento fondamentale sui limiti della pianificazione legittima, ribadendo che la validità del trust non può prescindere dalla sua genuinità sostanziale.

Il caso analizzato dalla Cassazione

La Corte ha esaminato un trust costituito all’estero, nel quale il disponente, pur avendo formalmente trasferito i beni al trustee, continuava a esercitare un controllo diretto e sostanziale sulla gestione e sulla destinazione dei beni. Questo assetto è stato ritenuto fittizio, in quanto privo di effettiva segregazione patrimoniale e autonomia gestionale. Di conseguenza, la Cassazione ha escluso la rilevanza fiscale del trust, riconducendo i beni direttamente al disponente.

Il principio del controllo effettivo

La sentenza chiarisce che la separazione formale non è sufficiente: ciò che rileva è il controllo effettivo. Se il disponente conserva poteri di indirizzo, revoca o modifica, il trust perde la sua funzione di strumento di protezione patrimoniale e pianificazione successoria, diventando un mero artificio giuridico privo di efficacia fiscale

Il ruolo delle società fiduciarie italiane vigilate

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In questo contesto, assume particolare rilievo il ruolo delle società fiduciarie italiane iscritte ex art. 106 TUB, come Simon Fiduciaria, che operano sotto la vigilanza della Banca d’Italia. La supervisione garantisce che l’attività fiduciaria sia svolta nel rispetto di standard rigorosi in termini di trasparenza, segregazione patrimoniale e indipendenza gestionale.

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  • Tracciabilità e rendicontazione: ogni operazione è documentata e verificabile.
  • Compliance normativa: pieno rispetto delle normative antiriciclaggio, fiscali e civilistiche.

Pianificazione patrimoniale legittima e trust autentico

La sentenza della Cassazione conferma che la genuinità del trust non può essere simulata. Solo un assetto fiduciario autentico, gestito da un soggetto vigilato e indipendente, può offrire le garanzie richieste dal diritto e dalla prassi fiscale. In questo senso, il trust estero può essere uno strumento efficace solo se strutturato correttamente, con una effettiva separazione dei poteri e una gestione fiduciaria trasparente.

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