03 giugno 2025
Il pignoramento di quote societarie intestate fiduciariamente
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24859 del 16 settembre 2024, ha affrontato una questione giuridica rilevante e complessa.
Focus
03.06.2025

Il contesto del caso
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La procedura corretta
L’intestazione fiduciaria non trasferisce la proprietà sostanziale alla fiduciaria, che ha solo la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali. La procedura corretta prevede la notifica del pignoramento alla società partecipata e alla fiduciaria, e l’iscrizione del pignoramento nel Registro delle Imprese.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24859 del 16 settembre 2024, ha affrontato una questione giuridica rilevante e complessa: la corretta modalità di pignoramento delle quote societarie intestate ad una società fiduciaria.
Nella vicenda alla base del giudizio, un creditore aveva avviato un pignoramento presso terzi contro l’ex coniuge, colpendo anche quote societarie intestate fiduciariamente a una società fiduciaria. Il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato nullo il pignoramento per non essere stato eseguito secondo le modalità previste dall’art. 2471 c.c. (pignoramento di quote di s.r.l.), ma secondo l’art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi). Il creditore aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., ma nel frattempo le quote erano state reintestate al debitore e poi perse per mancata sottoscrizione della ricapitalizzazione.
Decisione della Cassazione
La Corte ha stabilito che il pignoramento di quote di una società a responsabilità limitata, anche se intestate fiduciariamente, deve avvenire secondo l’art. 2471 c.c., e non come pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. La Corte ha rigettato l’opposizione del creditore e ha cassato la sentenza del Tribunale di Lecco, decidendo nel merito.
Il pignoramento di quote di una società a responsabilità limitata, anche se intestate fiduciariamente, deve avvenire secondo l’art. 2471 c.c. La quota di s.r.l. è un bene immateriale, assimilabile a un bene mobile non iscritto in pubblico registro.
Implicazioni pratiche per le società fiduciarie
La sentenza è di interesse sotto molteplici profili e determina un necessario ripensamento dei comportamenti e delle procedure che le società fiduciarie devono porre in essere nei casi di espropriazione di quote di società a responsabilità limitata a sé intestate.
Potranno verificarsi molteplici situazioni, quali, a titolo esemplificativo: notifica di un pignoramento nella forma del pignoramento presso terzi, nonostante l’intestazione fiduciaria di quote di s.r.l.; notifica di un pignoramento nelle forme di cui all’art. 2471 c.c. in presenza di intestazione fiduciaria di quote e di altri beni o attività; notifica nelle forme di cui all’art. 2471 c.c. in presenza di fiduciante diverso dal debitore e obbligo di darne tempestiva notizia per consentirgli di agire in opposizione; notifica nelle forme di cui all’art. 2471 c.c. in presenza di mandato congiunto del debitore esecutato e di altro soggetto.