La modifica di una clausola di un fondo patrimoniale

Legittima la modifica di una clausola di un fondo patrimoniale che richiede l'autorizzazione del tribunale per la vendita di un immobile.

Focus
07.12.2023

La modifica di una clausola di un fondo patrimoniale

07 dicembre 2023

Focus

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale permette di porre un limite alla circolazione dei beni che costituiscono il fondo, senza che su di essi si formi un vincolo di indisponibilità assoluta, che potrebbe creare un danno agli interessi familiari.

È legittimo modificare, successivamente alla sua costituzione, la clausola di un fondo patrimoniale, prevendendo la possibilità di alienare, ipotecare o dare in pegno beni del fondo anche senza l’autorizzazione del giudice e pur in presenza di figli minori. Questo è ciò che ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32484 del 22 novembre 2023.

La sentenza citata riguarda il ricorso presentato da una coppia che nel 2010 aveva costituito un fondo patrimoniale, nel quale aveva conferito la casa familiare. In seguito, nel 2011, gli stessi coniugi procedevano a modifica del fondo, derogando convenzionalmente all’art. 169 c.c. e prevedendo la possibilità di concedere un’ipoteca sull’immobile oggetto del fondo anche senza l’autorizzazione del giudice. Successivamente veniva quindi concessa ipoteca volontaria sull’immobile, al fine di ottenere un finanziamento da una banca necessario per il risanamento economico della società di famiglia compartecipata dai coniugi. 

I coniugi proponevano, quindi, giudizio per ottenere la nullità, l’annullamento o l’inefficacia della modifica, in modo da poter opporre ai creditori il conferimento dell’immobile nel fondo patrimoniale. In questo modo, secondo il disposto dell’art. 170 c.c., i creditori avrebbero potuto rivalersi sull’immobile conferito nel fondo patrimoniale solo in ragione di debiti contratti per i “bisogni della famiglia”. 

La Cassazione ha, quindi, ricordato che il fondo patrimoniale, secondo l’art. 167, viene costituito al solo fine di soddisfare i bisogni della famiglia, e che, tale convenzione matrimoniale può essere successivamente modificata derogando alla previsione di cui all’art. 169 cc, solo nei casi di necessità della famiglia e con il comune accordo dei coniugi.

Da quanto esposto deriva che un creditore può ipotecare ed anche pignorare i beni nel fondo, qualora il debito sia sorto per far fronte agli interessi della famiglia. In particolare, dal combinato disposto degli artt. 169 e 170 c.c. emerge sia che si possa disporre dei beni vincolati nel fondo solo a vantaggio della famiglia, sia che l’iscrizione ipotecaria e l’esecuzione dei beni conferiti siano possibili solo quando il credito sia stato acquisito per soddisfare i bisogni della famiglia.

Nel caso in esame, la Cassazione ha stabilito che l’interesse familiare fosse stato perseguito con la modifica dell’atto effettuata nel 2011 dai coniugi, in quanto aveva permesso di sostenere la società, che costituiva la loro prevalente forma di sostentamento, attraverso nuovi finanziamenti bancari. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso e mantenuto valida la modifica del fondo patrimoniale.

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