Nuova circolare dell’agenzia sulla tassazione del trust. La circolare 34/e: le imposte dirette

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 20 ottobre scorso, la circolare definitiva sulla tassazione diretta ed indiretta in materia di trust, Circolare che costituisce l’epilogo di una pubblica consultazione che si era aperta ad agosto 2021 con la pubblicazione di una bozza di circolare. In questo focus parliamo delle imposte dirette.

Focus
10.11.2022

Nuova circolare dell’agenzia sulla tassazione del trust. La circolare 34/e: le imposte dirette

10 novembre 2022

Territorialità

Focus

Imposte dirette – disciplina ai fini delle imposte sui redditi

In merito alla tassazione diretta l’Agenzia delle Entrate conferma, sostanzialmente, quanto già affermato in precedenza ribadendo, l’inclusione dei trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES)1  e riconoscendo al trust autonoma soggettività tributaria.

Ai fini della determinazione del reddito del trust rilevano in Italia:

  • per i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, in quanto “enti commerciali” ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir, tutti i redditi ovunque prodotti;
  • per i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, in quanto “enti non commerciali” ai sensi della lettera c), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir, tutti redditi ovunque prodotti;
  • per i trust non residenti, i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto “enti non residenti” ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir, salvo le seguenti ipotesi:
    i. beneficiario “individuato” residente (trust trasparente residente e non residente); 
    ii. beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata (trust opaco estero).

Nelle ultime due ipotesi citate (casi in cui si applica, rispettivamente, l’articolo 73, comma 2, del Tuir per i trust trasparenti non residenti e l’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir per le attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento ai redditi da essi prodotti nei confronti del beneficiario residente (ai fini della imputazione o dell’attribuzione) rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all’articolo 23 del Tuir2

Trust trasparente

Nell’ipotesi di trust trasparente (con beneficiario di reddito individuato) residente in Italia il reddito, ovunque conseguito, è assoggetto ad imposta per trasparenza in capo al beneficiario, come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies del Tuir, indipendentemente dall’effettiva percezione.

Per cui:

  • se il beneficiario è persona fisica: aliquota progressiva Irpef;
  • se il beneficiario è persona giuridica: aliquota Ires.

Tale principio si applica anche nel caso di trust estero trasparente con beneficiari residenti in Italia.
L’eventuale reddito già tassato in capo al trust (perché soggetto, ad esempio, ad imposta sostitutiva), non sconterà imposta in capo al beneficiario residente.

Trust opaco

Nell’ipotesi di trust opaco (senza beneficiario di reddito individuato) si distingue tra:

  • trust opaco commerciale residente3, il reddito è determinato secondo le regole previste per i soggetti Ires che esercitano attività commerciale. Tali trust determineranno il reddito secondo le norme previste per il reddito di impresa e la successiva distribuzione sarà imponibile in capo ai beneficiari (non individuati) come reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. e) del Tuir. Tale norma prevede la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di enti diversi dalle società, tra i quali i Trust. Inoltre, si applicherebbe anche la presunzione legale sulla previa distribuzione delle riserve di utili rispetto al capitale (art. 47, comma 1, Tuir). Il trust opaco assume il ruolo di sostituto di imposta e applicherà una ritenuta alla fonte del 26% sui redditi distribuiti ai beneficiari persone fisiche;
  • trust opaco non commerciale residente, la base imponibile su cui calcolare l’Ires è determinata secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, senza ulteriore tassazione in sede di distribuzione alle persone fisiche;
  • trust opaco estero (commerciale o non), è soggetto passivo per i soli redditi prodotti nel territorio italiano ai sensi dell’art. 151 e 153 Tuir;
  • trust opaco estero “paradisiaco”4, i redditi distribuiti vengono tassati come reddito di capitale per i beneficiari residenti in ragione del criterio di cassa. In virtù dell’art. 45, comma 4 quater del Tuir, in caso di distribuzione di trust paradisiaci qualora non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio l’intero patrimonio costituisce reddito.
    Per evitare tale conseguenza è, pertanto, opportuno che il trustee tenga una contabilità quanto più accurata e precisa distinguendo tra capitale iniziale conferito, conferimenti successivi, reddito prodotto anno per anno e distribuzioni (di capitale o di reddito) effettuate ai beneficiari.

​​​​​​​Trust interposto

Nell’ipotesi in cui un trust è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta “interposizione fittizia”), il reddito di cui “appare titolare” il trust è assoggettato ad imposizione, per “imputazione”, direttamente in capo all’interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il trust quale soggetto interposto.
L’interposizione del trust, ai fini della tassazione del reddito dallo stesso prodotto, fa venir meno l’applicazione delle regole fiscali illustrate con riferimento al trust sia opaco che trasparente.

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Note
1la legge finanziaria 2007 ha contribuito a colmare, seppur parzialmente, l’assenza di una disciplina fiscale specifica nell’ordinamento tributario nazionale in materia di trust, intervenendo sull’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d) del Tuir e stabilendo che i trust (residenti o non residenti) sono inclusi tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
2superando il chiarimento fornito nel paragrafo 4.1 della circolare n. 48/E del 2007.
3Si applicano gli artt. 81 e ss. del Tuir, 87 del Tuir sulle plusvalenze esenti e 89 del Tuir sui dividendi.
4La previsione si applica alla generalità dei trust opachi esteri “stabiliti” in Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis del Tuir (fiscalità inferiore alla metà di quella applicabile in Italia). La disposizione in questione prevede chiaramente che gli Stati esteri, sono considerati o meno a fiscalità privilegiata con esclusivo riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust ivi residente. Secondo l’Agenzia si considerano tali anche i trust situati in UE e SSE al verificarsi delle condizioni descritte.