12 dicembre 2022
La nuova circolare dell’agenzia sulla tassazione del trust. La circolare 34/e: le imposte indirette
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 20 ottobre scorso, la circolare definitiva sulla tassazione diretta ed indiretta in materia di trust, Circolare che costituisce l’epilogo di una pubblica consultazione che si era aperta ad agosto 2021 con la pubblicazione di una bozza di circolare. In questo focus parliamo delle imposte indirette.
Focus
12.12.2022
Focus
Imposte indirette
In merito alla tassazione indiretta l’Agenzia delle Entrate recepisce il consolidato orientamento giurisprudenziale, ritenendo superate le indicazioni fornite, con riferimento agli atti di dotazione di beni in trust, nella circolare n. 48/E del 2007.
L’Agenzia, in linea con la Cassazione, afferma che la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, tale atto infatti «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust»1.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la «costituzione del vincolo di destinazione» non integra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
A tal fine la Circolare distingue:
1. Atto istitutivo di trust
È assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, se redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata2.
2. Atto di dotazione di beni in trust
È assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, se redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata3.
Laddove abbia ad oggetto beni immobili si applicano l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
3. Atto di trasferimento di beni dal trustee ai beneficiari
È assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, in ragione del rapporto di parentela intercorrente tra disponente e beneficiario.
Laddove abbia ad oggetto beni immobili si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Eccezioni
L’atto istitutivo o l’atto dispositivo potrebbero già essere assoggettati ad imposizione sulle successioni e donazioni in misura proporzionale laddove i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust.
Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante. Secondo l’Agenzia potrebbe, inoltre, rientrare nella descritta ipotesi il trust in cui al beneficiario viene attribuito il diritto a ricevere dal trustee un bene, ad esempio un dato immobile o una somma di denaro richiesta, oppure il diritto a ricevere una rendita periodica.
4. Operazioni effettuate durante la vita del trust
Le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta.
Liquidazione dell’imposta
1. Relativa a trust da istituire
Le aliquote e le franchigie4 sono individuate, all’atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.
I requisiti della territorialità5, ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati all’atto di apporto dei beni al trust, momento in cui si verifica l’effettivo “spossessamento” dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione.
2. Relativa a trust già esistenti
Con riguardo alla liquidazione delle imposte a fronte di attribuzioni relative a trust già esistenti, che hanno scontato l’imposta sulle successioni e donazioni all’atto di costituzione o di dotazione del trust medesimo, si ritiene che i versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all’atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario. Tale “esaurimento” della fattispecie vale a condizione che dette attribuzioni abbiano ad oggetto:
- i medesimi beneficiari;
- i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte in sede di costituzione del trust o di dotazione dei beni o diritti allo stesso.
In tali ipotesi, non procedendosi alla riliquidazione dell’imposta, non è possibile effettuare il rimborso delle imposte già versate in sede di apporto (iniziale o successivo) dei beni o diritti al trust, anche laddove la base imponibile calcolata al momento delle successive attribuzioni ai beneficiari dovesse risultare inferiore a quella assoggettata a tassazione iniziale (ad esempio in ragione del diverso operare delle franchigie pro-tempore vigenti).
Diversamente, laddove l’attribuzione successiva avvenisse nei confronti di un beneficiario diverso ovvero avesse ad oggetto beni o diritti diversi da quelli conferiti e tassati, non si configurerebbe una fattispecie di “rapporto esaurito”. Resta tuttavia ferma, in tali casi, la possibilità di considerare le imposte già versate in sede di apporto al trust, a scomputo dell’eventuale imposta dovuta al momento della futura attribuzione.
Valore dei beni
Il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento.
Note
1cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020.
2ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4previste all’articolo 2, commi 48 e 49 del decreto-legge n. 262 del 2006.
5individuati dall’articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990.