Il Registro dei Titolari Effettivi

Il Titolare Effettivo è la persona fisica nell'interesse della quale, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita. Il Registro dei Titolari Effettivi è regolamentato dal decreto n. 55 del 11 marzo 2022 entrato in vigore il 9 giugno 2022 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Focus
07.07.2022

Il Registro dei Titolari Effettivi

07 luglio 2022

Focus

Chi è il Titolare Effettivo?

Nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (detto decreto antiriciclaggio) il Titolare Effettivo è individuato nella “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”.

Il decreto legislativo 231/2007, novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e poi dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 125 ha recepito la IV e la V Direttiva antiriciclaggio ed ha dettato, nell’art.2, le norme generali che riguardano l’alimentazione e l’accesso del Registro dei Titolari Effettivi. 

L’operatività del Registro dei Titolari Effettivi è subordinata ad alcuni ulteriori passaggi. Dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale un provvedimento del MISE che attesti l'operatività del sistema di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva. Questo ulteriore provvedimento sarà emanato dopo alcuni ulteriori decreti disciplinari tecnici e dirigenziali, da parte del MISE, di concerto con il MEF, (decreti da adottare entro sessanta giorni dal 9 giugno 2022) contenenti misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

Il Registro dei Titolari Effettivi sarà tenuto dal Registro delle Imprese e sarà composto da due sezioni: 

  • una sezione autonoma, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private.
  • una sezione speciale, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

Per imprese dotate di personalità giuridica si intendono esclusivamente le S.r.l., le S.p.A., le S.a.p.a. e le società cooperative.

Per persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica.

I dati e le informazioni che devono essere comunicati alle sezioni del Registro delle Imprese varieranno a seconda del soggetto, ente, entità o istituto obbligato. 

I soggetti tenuti ad acquisire e comunicare i dati saranno:

  • Per le imprese dotate di personalità giuridica: gli amministratori. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. 
  • Per le persone giuridiche private: il fondatore, ove in vita, ovvero i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente. 
  • Per i trust espressi: i fiduciari/trustee nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana. Questi soggetti devono detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine. Nel caso di Trust la normativa individua il T.E, cumulativamente nel disponente, i trustee, il guardiano, i beneficiari e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. 

La comunicazione sarà da effettuare entro sessanta giorni dalla predisposizione dei disciplinari e, in caso di nuova iscrizione, o in caso di variazioni, entro trenta giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.

Uno dei passaggi a più alta criticità che ha caratterizzato l’emanazione del decreto istitutivo del Registro dei Titolari Effettivi è quello relativo all’accesso ai relativi dati ed informazioni comunicati, laddove si contrappongono le opposte esigenze, da un lato, di trasparenza in funzione di una più efficace lotta al riciclaggio (inteso nella sua più ampia accezione) ed al finanziamento del terrorismo e, da altro lato, di riservatezza in funzione del rischio di estorsioni, rapimenti ed attività criminosa incoraggiata dalla conoscenza di informazioni patrimoniali significative relative a soggetti che altrimenti sarebbero rimasti anonimi.

Il decreto istitutivo del Registro dei Titolari Effettivi ha previsto un accesso differenziato ai dati ed alle informazioni comunicati e, più precisamente: 

  • l’accesso ai dati delle società e delle altre entità giuridiche è stato previsto “in ogni caso” a favore del “pubblico”
  • l’accesso ai dati dei trust e degli istituti affini è stato previsto a favore di qualunque persona fisica o giuridica richiedente, subordinatamente alla dimostrazione di un legittimo interesse

Nel decreto risulta chiara la distinzione tra identificazione dei richiedenti l’accesso e diritto all’accesso per la consultazione delle sezioni costituite all’interno del registro delle imprese. È previsto:

  • un accesso incondizionato per alcune autorità, finalizzato al perseguimento delle proprie attribuzioni;
  • un accesso finalizzato alla verifica della propria clientela per i soggetti obbligati, previo accreditamento ai fini della dimostrazione dell’appartenenza alla categoria;
  • un accesso consentito a qualunque persona fisica, che è incondizionato rispetto all’accesso alla sezione ordinaria; 
  • un accesso consentito a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, condizionato alla allegazione di un interesse giuridicamente rilevante rispetto all’accesso alla sezione speciale. 

Va ricordato che per queste ultime due categorie è prevista la possibilità che prevalga l’interesse alla riservatezza laddove sussista l’esistenza delle condizioni a tutela del controinteressato, rappresentate dai soggetti tenuti alla comunicazione in fase di alimentazione del registro. 

Va sottolineato che l’eventuale controinteresse all’accesso per rischi eccezionali può essere fatto valere da tutti i soggetti obbligati al disvelamento dei dati solo nei confronti di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi. Non, invece, nei confronti delle Autorità e dei soggetti obbligati. 

I soggetti accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del Registro dei Titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela. Le segnalazioni acquisite nel registro sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti. 

BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) 

Gli Stati membri sono tenuti a interconnettere i rispettivi registri centrali nazionali dei Titolari Effettivi attraverso la “piattaforma europea della giustizia elettronica” gestita dall’Unione Europea. Ciascun Registro nazionale dei titolari effettivi condivide con la piattaforma centrale europea i dati riguardanti i titolari effettivi. Gli utenti del BORIS devono poter cercare società, altri soggetti giuridici, trust o istituti affini utilizzando il numero d’iscrizione nazionale e il numero di registrazione della società, se diverso dal numero d’iscrizione nazionale.

 

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