Il regime fiscale agevolativo per i neo residenti italiani

L’articolo 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede un regime fiscale opzionale che consente ai neo-residenti di corrispondere, per l’intero reddito generato al di fuori del territorio italiano, una cifra annua forfettaria pari a 100.000€, in sostituzione a quanto dovuto secondo la normativa fiscale ordinaria.

Focus
10.10.2022

Il regime fiscale agevolativo per i neo residenti italiani

10 ottobre 2022

Focus

Risposta Agenzia delle Entrate n. 397 del 1° agosto 2022: “Redditi realizzati in virtù della cessione di valute virtuali e ambito applicativo dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri di cui all’articolo 24-bis del Tuir.”

La risposta è espressa in merito al trattamento fiscale dell’eventuale plusvalenza derivante da cessione di valuta virtuale (Cryptovalute) su un pft detenuto all’estero da parte di un soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’art. 24-bis TUIR.

Tale plusvalenza viene considerata ordinariamente una plusvalenza da valuta e pertanto segue le regole fiscali della detenzione di valuta estera (art. 67 del DPR n. 917/86) il quale prevede che "la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute provenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata" se si dovesse eccedere tale soglia i redditi vanno assoggettati ad imposta sostitutiva IRPEF facendo cumulo con i redditi assimilabili.

Nel caso di specie i redditi realizzati in virtù della cessione di tali valute virtuali, durante il periodo in cui il soggetto era già fiscalmente residente in Italia, sono qualificabili come redditi diversi prodotti all’estero e gli stessi potranno essere ricompresi nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva per i neo-residenti.

Possono optare per tale regime tutte le persone fisiche che decidono di spostare la propria residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano stati residenti nel paese per almeno nove degli ultimi dieci anni. 

Gli interessati possono, eventualmente, richiedere una specifica istanza preventiva di interpello all’Agenzia delle Entrate al fine di avere un parere ufficiale. 

La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto numerose misure volte a incrementare l’attrattività del nostro Paese per i flussi internazionali di capitale umano e finanziario. Tale corpus normativo presenta una misura di particolare rilievo per gli interessati al programma Investor Visa for Italy, un regime fiscale agevolato per cittadini esteri a elevata capacità contributiva che intendono trasferire la propria residenza in Italia.

L’importo da versare ogni anno viene conteggiato forfetariamente in 100.000€ e deve essere liquidato in un’unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno. Il comma 6 della norma consente, nel corso del periodo di validità dell’opzione, di estenderne l’efficacia anche a favore di uno o più familiari del contribuente. I familiari a carico possono aderire al regime tramite il versamento di ulteriori 25.000€ per ciascun componente del nucleo familiare.

É consentito estendere l’applicazione del regime ai membri della famiglia eleggibili anche in momenti cronologicamente distinti. L’agevolazione è valida per 15 anni, è possibile rinunciarvi in qualsiasi momento, e decade automaticamente in caso di mancato pagamento, parziale o totale, della somma. 

Il legislatore sottrae dal beneficio dell’imposta sostitutiva per i primi 5 periodi di imposta (a partire da quello di validità dell’opzione) le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR detenute in enti e società non residenti. 

La disposizione, ha una finalità antielusiva, è volta ad evitare che la persona fisica che detiene una partecipazione qualificata in una entità estera, suscettibile di produrre una considerevole plusvalenza, trasferisca la sua residenza in Italia al solo fine di godere della tassazione agevolata. In caso di cessione prima della decadenza del quinquennio, il capital gain è assoggettato ad imposizione ordinaria, ossia concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’art. 68 del TUIR.

L’agevolazione è compatibile con il lavoro dipendente e altre attività professionali svolte in Italia, i cui redditi saranno tassati secondo l’ordinaria normativa vigente: ne consegue che restano esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti. Il reddito di lavoro dipendente prestato al di fuori del territorio italiano, da un soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’art. 24-bis del TUIR, sarà considerato reddito prodotto all’estero e di conseguenza beneficerà dell’agevolazione.

Nel comma 5 dell’art. 24-bis del TUIR è prevista la facoltà di escludere dall’applicazione dell’imposta forfettaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, c.d. cherry picking. Il contribuente avrà dunque la possibilità di scegliere di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti in determinate giurisdizioni. 

Una volta operata la scelta di esclusione dal nuovo regime di alcuni Stati o territori, questa non è più revocabile ma può essere modificata solo nell’ottica di ampliare il novero delle giurisdizioni nei cui confronti il regime agevolativo non sarà applicabile.

Per i redditi prodotti in quei paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l’opzione valgono le ordinarie regole di tassazione previste vigenti per le persone fisiche residenti in Italia, con eventuale diritto al beneficio del credito di imposta per le imposte pagate all’estero, se spettante.

La fruizione del credito di imposta è, invece, inibita per il reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Il credito di imposta non è in alcun modo compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria. L’esercizio dell’opzione produce ulteriori effetti sia per il contribuente che peri familiari, in relazione a tutti i periodi d’imposta di validità della stessa. 

Tali benefici si sostanziano: 

  • nell’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri di cui all’art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Tale disposizione prevede che sia il possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria sia il titolare effettivo degli stessi, residenti nel territorio dello Stato, hanno l’obbligo di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
  • nell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) prevista dall’art. 19, comma 13, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.
  • nell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE) prevista dall’art. 19, comma 18, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.

Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa (in genere de cuius, o donante), ai sensi dell’art. 24-bis del TUIR, l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta (dai beneficiari) limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello stato italiano al momento della successione o della donazione (deroga al principio di territorialità). Pertanto, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e dell’applicazione delle franchigie d’imposta previste, rilevano esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti sul territorio dello stato italiano.

Le cause di decadenza consistono: 

  • nell’omesso o incompleto versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi; 
  • nel trasferimento della residenza fiscale all’estero, con effetto dal periodo d’imposta in cui il soggetto perde la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR. 

Nel caso in cui la decadenza riguardi il beneficiario principale dell’opzione, il venir meno del regime agevolativo coinvolgerà anche i familiari cui era stata estesa l’opzione.

 

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