Testamento solidale: la quota disponibile di patrimonio e i dati dei lasciti a carattere benefico

È sempre più diffusa nella società contemporanea la volontà del de cuius di disporre liberamente del proprio patrimonio, anche attraverso lasciti a carattere benefico. Tale esigenza sociale trova, tuttavia, in molti ordinamenti di civil law – come quello italiano – il limite dei diritti riservati ex lege ai legittimari.

Focus
17.09.2021

Testamento solidale: la quota disponibile di patrimonio e i dati dei lasciti a carattere benefico

17 settembre 2021

Il testamento solidale

Focus

L'indagine del Comitato Testamento Solidale

Secondo una recente indagine promossa dal Comitato Testamento Solidale (CTS) in tre anni sale al 22% la quota di chi ha fatto o intende fare un lascito a carattere solidale e il 73% degli italiani intervistati è a conoscenza della possibilità di destinare la propria quota disponibile a favore di chi meglio ritiene, ivi comprese eventuali cause solidali.

Nonostante i numeri positivi dell’indagine del Comitato Testamento Solidale, si deve dare atto che pochi intervistati hanno dimostrato di avere una piena conoscenza delle norme dettate dal nostro ordinamento in materia di diritti e quote spettanti ai legittimari e dei conseguenti limiti in tema di destinazione mortis causa del patrimonio. Secondo, infatti, quasi la metà degli intervistati (47%) è possibile effettuare un lascito a carattere benefico solo per chi non ha eredi.

L’indagine dimostra, anche, come la conoscenza della possibilità di disporre della propria quota disponibile a fini filantropici sia particolarmente diffusa tra chi ha più di 60 anni (83%). Inoltre, è di regola più propenso ad effettuare lasciti solidali chi è già donatore (82%) o si occupa di volontariato (80%), ha un titolo di studio medio-alto (78%) e vive in una grande città (77%).

Secondo i dati dell’indagine, dunque, una gran parte degli italiani avverte l’esigenza di destinare parte del proprio patrimonio per fini benefici, ma non conosce concretamente quali siano i limiti entro i quali può liberamente disporre del proprio patrimonio. Deve, infatti, essere ricordato che il legislatore italiano disciplina una particolare categoria di parenti stretti del de cuius a favore dei quali è riservata una quota di eredità o altri diritti  sul patrimonio del defunto, i c.d. legittimari. 

Nel nostro ordinamento rivestono la qualità di legittimari quegli eredi (in particolare i figli, il coniuge e, in caso di loro mancanza, gli ascendenti) che hanno diritto di ricevere una quota del patrimonio del disponente, anche contro la volontà dello stesso, al momento dell’apertura della sua successione, cd. quota di legittima. La quota di legittima varia al variare del numero dei legittimari che sono in vita all’apertura della successione .

Ai fini della determinazione di tale quota, all’apertura della successione, è necessario sommare il valore dei beni di cui è titolare il de cuius al momento della morte (cd. relictum) - sottratti gli eventuali debiti - al valore dei beni attribuiti dallo stesso in vita attraverso atti liberali (cd. donatum), mediante un’operazione contabile chiamata riunione fittizia. 

Il valore dei beni deve, dunque, essere attualizzato al momento della morte del disponente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 456 e 747 cod. civ.
L’articolo 549 cod. civ. vieta, inoltre, al disponente ogni disposizione che diminuisca i diritti dei legittimari, ponendo il divieto di qualsiasi peso o condizione che possa limitare la disponibilità e il godimento della quota di legittima. 

Nel caso in cui all’apertura della successione un legittimario non fosse soddisfatto nella propria quota di legittima, è riservata la possibilità di agire in riduzione verso chiunque possieda beni, ricevuti tramite disposizioni testamentarie, ovvero tramite donazioni effettuate in vita dal disponente stesso, secondo un ordine cronologico temporale dalla donazione più recente fino alla più remota.

L’azione di riduzione è, quindi, un’azione personale che rende inefficaci le donazioni (o le disposizioni testamentarie) compiute dal disponente in pregiudizio delle ragioni del legittimario, ed è seguita dall’azione di restituzione che ha, invece, natura reale, ed è quindi utile al recupero dei beni.

Le quote di legittima, così come indicate dal codice civile, non esauriscono il patrimonio del de cuius, rientrando il valore dei beni residui nella cd. quota disponibile, ovvero nella quota di cui il disponente può liberamente disporre a favore di chi desidera.

Il disponente potrà, quindi, decidere di attribuire liberamente la propria quota disponibile ai soggetti – ivi comprese eventuali associazioni, fondazioni o ETS che perseguono fini benefici- che meglio crede, senza incorrere in alcun limite. Come chiarito, infatti, il patrimonio ereditario del disponente sarà composto dalla somma delle quote di legittima riservate ai legittimari (se esistenti) e della quota disponibile.
 

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