La società semplice

La società semplice è stata utilizzata nel tempo da molte famiglie come strumento di detenzione di patrimoni immobiliari e mobiliari. Il motivo risiede nella semplicità di forma e leggerezza nella gestione.

Focus
23.12.2021

La società semplice

23 dicembre 2021

La società semplice è l’unico tipo sociale che non richiede particolari forme per la sua costituzione o modifica.

Focus

Il contratto sociale

La scelta della società semplice permette grande libertà dei soci in merito alla disciplina del contratto sociale. È possibile, ad esempio, mediante apposite disposizioni statutarie prevedere che la qualità di socio possa essere acquisita unicamente dagli eredi discendenti in linea retta dei “soci fondatori”, escludendo eventuali coniugi.

La società semplice può essere costituita infatti anche verbalmente o per fatti concludenti, fatte salve in ogni caso le formalità richieste dalla natura dei beni conferiti.

La società semplice è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese, ma l'iscrizione avviene in apposita sezione speciale ed è priva di effetti giuridici avendo solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. 

Si deve inoltre ricordare che la società semplice, oltre all’attività di impresa agricola e alle attività professionali regolamentate ai sensi dell’art. 10 l. n. 183 del 2011, può svolgere anche l’attività, economica e finalizzata al conseguimento di un utile, di gestione di beni, nella misura in cui si tratti di una attività non imprenditoriale, pertanto necessariamente statico-conservativa e non dinamica.

La società semplice è l’unica forma societaria che può svolgere attività non commerciale, per cui:

  • non vi è alcun obbligo, ai fini privatistici, di tenuta di scritture contabili o amministrative, essendo tale obbligo esclusivo delle società commerciali (art. 2214, comma 1, cod. civ.); e 
  • non essendovi un obbligo di redazione di bilancio, non sorgerà neppure l’obbligo di provvedere al deposito di tale documento presso il Registro delle Imprese del luogo in cui ha sede la società;
  • non è soggetta a fallimento;
  • la determinazione del suo reddito segue le medesime regole previste per le persone fisiche;
  • pur essendo una società, è estranea all'applicazione di alcune disposizioni fiscali peculiari del mondo societario, come, ad esempio, la disciplina delle società di comodo.

In materia di conferimenti vige l'obbligo per il socio di eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale e nelle società di persone, diversamente da quanto avviene per le società di capitali, nessuna limitazione è posta all'autonomia negoziale delle parti per quanto riguarda i beni conferibili. Può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale: ad es. denaro, crediti, aziende, prestazioni di garanzia (fideiussioni e avalli).

Inoltre, i conferimenti possono essere costituiti anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società (c.d. socio d'opera).

La scelta dell’impiego del tipo sociale società semplice conferisce particolare riservatezza rispetto ai terzi che, con una semplice interrogazione del Registro delle Imprese, non verranno a conoscenza del bilancio, né dei patti sociali. La società semplice, dunque, rappresenta un tipo sociale che consente una semplificazione degli adempimenti sia tributari che amministrativi, con conseguente riduzione dei costi di gestione ordinari della struttura.
 

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