La fiscalità indiretta della trasmissione ereditaria di opere d’arte e collezioni

Nel corso degli ultimi anni l’incertezza economica dovuta all’imprevedibilità degli eventi e alla crisi economica mondiale ha incoraggiato i privati a cercare asset class diversi come arte e oggetti da collezione.

Focus
12.11.2021

La fiscalità indiretta della trasmissione ereditaria di opere d’arte e collezioni

12 novembre 2021

Il patrimonio artistico

Focus

Passaggio generazionale artistico

Tra le esigenze più sentite, per il passaggio generazionale di opere artistiche, vi è quella di mantenere l’integrità delle collezioni poiché, in caso di smembramento, si potrebbe registrare un’importante perdita di valore artistico ed economico.

Il patrimonio artistico rappresenta un vero e proprio asset ereditario da trasmettere, amministrare e proteggere. Il passaggio generazionale di opere d'arte e collezioni è un tema delicato e complesso che va affrontato nel rispetto dei molteplici interessi coinvolti.

Ogni collezionista può attuare in tale ottica delle operazioni di “tutela” quali l’inventario, l’archiviazione d’acquisto, la scelta di destinazione e la eventuale fruibilità al pubblico della collezione. 

Non bisogna, poi, tralasciare l’aspetto fiscale della caduta in successione di opere d’arte. Una successione che abbia ad oggetto opere d’arte sarà, in linea di principio, soggetta ad imposta di successione. 

In particolare: 

  • il valore imponibile sarà determinato «assumendo il valore venale in comune commercio» alla data di apertura della successione (ossia il valore di mercato dell’opera al momento del decesso; art. 19 del D.lgs. 346/1990)
  • saranno applicabili le ordinarie aliquote e franchigie: imposta dal 4% all’8%, con franchigia fino a 1.000.000 per i trasferimenti in favore di coniuge e discendenti in linea retta

Inoltre, deve essere aggiunto che, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 346/1990, si considerano in ogni caso ricompresi nell’attivo ereditario – anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore – denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto dell’asse ereditario, intendendosi quale mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni (ivi compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art.13 D.lgs.346/90).

È dunque necessario che le opere si trovino all’interno della dimora del defunto (anche seconda casa o residenza estera) o se sono in prestito, questo sia solo ai fini temporanei di esposizioni e mostre. 

Da tale presunzione fiscale ne rimangono, invece, escluse le opere che ornano uffici, magazzini e edifici industriali, come anche quelle locate in cassette/armadi di sicurezza presso banche o depositi specializzati che quindi concorrono ordinariamente a formare la base imponibile dell’imposta di successione.

L’operare di tale presunzione comporta, dunque, un aumento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario di una percentuale fissa del 10%. Si tratta in ogni caso di una presunzione relativa che ammette prova contraria, consistente nell’inventario analitico - redatto a norma degli artt. 769 e segg. del c.p.c. - da cui risulti un diverso importo.

L’inventario va eseguito dal cancelliere del Tribunale o dal notaio designato dal defunto o nominato dal Tribunale su richiesta dell’esecutore testamentario o degli aventi diritto alla successione o creditori del defunto. È nei poteri dell’Amministrazione finanziaria dimostrare, attraverso presunzioni semplici, che il valore della mobilia, del denaro e dei gioielli è superiore a tale valore.

Il medesimo D.lgs. n 346/90 prevede, inoltre, un’eccezione all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni per i beni culturali, al fine di incentivare l’assolvimento degli obblighi di conservazione e tutela, prevedendo per tali beni l’esenzione da imposta. Questo a condizione che tale dichiarazione preceda il decesso del defunto che gli eredi abbiano stilato un dettagliato e documentato elenco dei beni culturali compresi nell’asse ereditari, che andrà presentato alla sovrintendenza per i beni culturali, la quale attesta l’esistenza effettiva del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione delle opere.

Il beneficio fiscale potrà essere revocato entro i 5 anni dall’apertura della successione qualora intercorra una cessione e alienazione o un trasferimento a titolo gratuito del bene culturale.

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