Cosa è la legge 112/2016 sul “Dopo di noi”

Nel 2016 è entrata in vigore la legge n. 112/2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, comunemente conosciuta con il nome “dopo di noi”.

Focus
29.05.2020

Cosa è la legge 112/2016 sul “Dopo di noi”

29 maggio 2020

Focus

Perchè è stata emanata la Legge sul "Dopo di noi"

La legge è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto importanti agevolazioni fiscali.

La legge è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto importanti agevolazioni fiscali.

Per consentire la realizzazione dell’inclusione sociale del disabile grave, sono stati introdotti importanti sgravi fiscali per:

  •  le liberalità in denaro o in natura;
  •  la stipula di polizze di assicurazione;
  •  la costituzione di trust;
  • la costituzione di vincoli di destinazione;
  • la costituzione di fondi speciali - composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario - anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza. 

Per ottenere le agevolazioni e le esenzioni fiscali, il trust, il vincolo di destinazione e i fondi speciali - composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario- devono essere redatti con atto pubblico e devono rispettare i seguenti requisiti:

  • finalità esclusiva di cura e assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono stati istituiti;
  • le persone con disabilità grave devono essere le esclusive beneficiarie e i beni conferiti destinati esclusivamente alla realizzazione di finalità assistenziali;
  • identificazione chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave, con indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni;
  • individuazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave;
  • individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
  • indicazione del termine finale della durata (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e destinazione del patrimonio residuo.

AGEVOLAZIONI FISCALI

I trasferimenti di beni e diritti in favore di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario:

  • sono esenti da imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposta di registro, catastale e ipotecaria si applicano in misura fissa (200 euro).

In caso di premorienza del beneficiario disabile, i ritrasferimenti di beni effettuati in favore del disponente godono delle medesime agevolazioni fiscali, mentre ciò non si applica nel caso di trasferimento in favore di soggetto diverso dal disponente.

Gli atti, documenti, contratti, le copie conformi e gli estratti inerenti sono esenti dall’imposta di bollo.

Le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali sono deducibili nel limite elevato al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

Con riguardo alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è stato elevato da euro 530 a euro 750 l’importo fiscalmente detraibile dall’imposta IRPEF del premio pagato.