Cosa è l'imposta su successioni e donazioni

L’imposta sulle successioni e donazioni è stata reintrodotta in Italia ad opera del Decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006 e successive modificazioni.
La disciplina oggi vigente è contenuta nel Decreto Legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990, c.d. Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Focus
06.11.2020

Cosa è l'imposta su successioni e donazioni

06 novembre 2020

Presupposti per l’applicazione dell’imposta

Focus

Dove si applica l'imposta

In caso di successione a causa di morte o per donazione o altra liberalità tra vivi.

L’imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti:

  • per successione a causa di morte;
  • per donazione o altra liberalità tra vivi.

L’imposta è, inoltre, dovuta:

  • se il defunto/donante era residente in Italia, in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ancorché esistenti all’estero;
  • se il defunto/donante non era residente in Italia, limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.

Esenzioni

L’art. 3 del T.U. prevede alcune ipotesi di trasferimenti non soggetti ad imposta.
Tali sono i trasferimenti:

  • con finalità di pubblica utilità, a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, di enti pubblici, fondazioni o associazioni riconosciute;
  • effettuati anche mediante patti di famiglia (di cui all’art. 768-bis e ss. cod. civ.), a favore dei discendenti e del coniuge, aventi ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali o azioni. Quando le quote sociali o le azioni si riferiscono a società di capitali, cooperative o società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, l’applicazione dell’esenzione è subordinata al verificarsi della duplice condizione: i) che il trasferimento delle partecipazioni consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; e ii) che il beneficiario prosegua l’esercizio dell’attività e detenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento.
     

Base imponibile

La base imponibile è costituita dal valore complessivo netto dei beni devoluti a ciascun beneficiario, tenuto conto delle eventuali franchigie, e ad esclusione dei beni non soggetti ad imposta. 
Il valore netto si ottiene sottraendo al valore dell’attivo le passività e gli oneri deducibili. Deve essere tenuto conto che, per espressa previsione normativa,  non si considerano in ogni caso compresi nell’attivo ereditario (ossia sono esenti dall’imposta sulle successioni):

  • i trasferimenti effettuati a norma dell’art. 3 del T.U., come indicati in precedenza;
  • le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
  • i beni culturali;
  • i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati;
  • i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

La legge n. 112 del 2016, c.d. “dopo di noi”, ha, inoltre, introdotto un’ulteriore ipotesi di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni e diritti in favore di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario e istituiti in favore di persone con disabilità grave.
Il T.U. detta regole specifiche per la determinazione della base imponibile a seconda dei beni oggetto di trasferimento. Con riguardo alle aziende, per esempio, la base imponibile sarà data dal valore complessivo dei beni e diritti che ne fanno parte, al netto delle passività.

Aliquote e franchigie

L’imposta sulle successioni e donazioni, come reintrodotta a seguito del Decreto-legge n. 262/2006 e successive modificazioni, prevede l’applicazione di aliquote e franchigie d’imposta diverse a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il defunto/donante e l’erede/legatario/donatario. 
In particolare, è prevista l’applicazione di: 

  • un’aliquota del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge e parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • un’aliquota del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli/sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 100.000 euro;
  • un’aliquota del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • un’aliquota dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave l’aliquota si applicherà in relazione al grado di parentela, sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.
Ai soli fini dell’applicazione della franchigia sulla quota devoluta all’erede/legatario/donatario, si dovrà tener conto del valore di eventuali donazioni o altri atti a titolo gratuito fatte dal de cuius a favore del medesimo soggetto.