Cosa è il vincolo di destinazione?

II vincolo di destinazione rappresenta un atto di disposizione del proprio patrimonio con cui è possibile separarne una parte, destinando alcuni beni alla realizzazione di scopi meritevoli di tutela e in favore di determinati soggetti beneficiari.

Focus
15.07.2020

Cosa è il vincolo di destinazione?

15 luglio 2020

Focus

Il vincolo di destinazione in sintesi

Gli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, Pubbliche Amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ex art. 2645 ter cod. civ.

L’art 39 novies del D.L. n. 273/2015, convertito nella legge n. 51/2016, ha introdotto l’art. 2645 ter del cod. civ. la cui rubrica fa espresso riferimento alla trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a Pubbliche Amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

Il vincolo di destinazione è, dunque, lo strumento giuridico che consente ad un soggetto (disponente) di destinare uno o più beni, così come i loro frutti, al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, cod. civ. ed in favore di uno o più beneficiari determinati.

Attraverso tale istituto il disponente imprime sui beni, per una durata non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona beneficiata, un vincolo funzionale al soddisfacimento di determinati interessi. I beneficiari potranno essere anche più di uno e anche in ordine successivo, salvo il limite massimo dei 90 anni.

È meritevole, secondo la giurisprudenza di legittimità, ogni interesse non illecito. Il controllo di liceità e meritevolezza del vincolo ai sensi dell’art. 1322, comma 2, cod. civ. si risolverà, quindi, in un controllo di conformità del negozio a norme imperative, ordine pubblico e al buon costume e, pertanto, alla legalità costituzionale.

Il vincolo di destinazione dovrà risultare da atto pubblico ed essere trascritto nei pubblici registri ove sono iscritti i beni oggetto dell’atto di destinazione, ai fini dell’opponibilità a terzi.

Il vincolo medesimo potrà avere ad oggetto, secondo il tenore letterale della norma, esclusivamente beni immobili o beni mobili registrati. La prassi notarile, tuttavia, ritiene che possa avere ad oggetto anche beni mobili non registrati per i quali sia possibile effettuare un’idonea pubblicità, come ad esempio i titoli di credito e quote di partecipazioni in società a responsabilità limitata. Si devono pertanto escludere, in ogni caso, somme di denaro.

L’effetto tipico del vincolo di destinazione è di tipo segregativo, consistente nel separare i beni "destinati" rispetto agli altri beni appartenenti al medesimo soggetto. Mentre questi ultimi, infatti, subiranno la sorte "ordinaria" (ad esempio saranno aggredibili da tutti i suoi creditori), i beni vincolati e i relativi frutti si esporranno ad aggressione esecutiva solo per l’attuazione coattiva di ragioni di credito sorte in funzione dello scopo di destinazione programmato.

La norma in questione rappresenta, pertanto, un’eccezione al principio generale di cui all'articolo 2740 del cod. civ. secondo cui il debitore risponde dell’inadempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Il disponente potrà decidere se amministrare egli stesso i beni oggetto del vincolo, realizzando così un vincolo senza trasferimento di beni (c.d. destinazione statica), oppure trasferire i beni ad un altro soggetto gestore (c.d. destinazione dinamica).

Controversa risulta la surrogazione reale dei beni oggetto di vincolo. Infatti, nell’ipotesi di alienazione a qualsiasi titolo di un bene oggetto del vincolo, il medesimo cesserà limitatamente al bene alienato e non vi sarà, secondo parte della dottrina, alcun obbligo in capo al disponente di reinvestimento del ricavato in favore del vincolo stesso. Così, ad esempio, in caso di permuta di un bene immobile con altro bene immobile, quest’ultimo non sarà automaticamente oggetto del vincolo originario, essendo necessario che il disponente realizzi un nuovo atto segregativo.

In termini generali, giunto il termine finale previsto nell’atto di destinazione, i beni e i diritti torneranno nella disponibilità del disponente ovvero, se premorto, dei suoi eredi.

Oltre che per raggiungimento del termine finale, previsto nell’atto di destinazione o dalla legge, la cessazione del vincolo potrà aversi, ad esempio, per esercizio del diritto di revoca da parte del disponente, qualora sia stata espressamente prevista, ovvero per mutuo consenso delle parti.