Cosa è il mandato fiduciario senza intestazione

Il mandato fiduciario senza intestazione nasce nel 2009 in occasione dello “scudo fiscale-ter”, con l’obiettivo di agevolare i contribuenti fiscalmente residenti in Italia in occasione degli adempimenti dichiarativi e di tassazione di redditi esteri nonché in materia di monitoraggio fiscale.

Focus
21.10.2020

Cosa è il mandato fiduciario senza intestazione

21 ottobre 2020

Focus

I soggetti abilitati

I soggetti che possono conferire il mandato di amministrazione senza intestazione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e associazioni equiparate, residenti nel territorio dello Stato italiano.

Questa tipologia di mandato fiduciario (senza intestazione) nasce originariamente per la necessità di attuare il cd. “rimpatrio giuridico” di tutti gli asset non finanziari (immobili, opere d’arte) per le quali non era possibile l’applicazione del classico mandato fiduciario con intestazione. Oggi tale tipologia di mandato viene utilizzato anche per l’amministrazione fiduciaria di attività finanziarie (e.g., conti correnti, dossier titoli, partecipazioni, polizze).

Dal punto di vista della tecnica contrattuale utilizzata, il mandato senza intestazione si differenzia dal classico mandato fiduciario - che prevede l’intestazione dei beni in capo alla società fiduciaria dei beni - in quanto l’intestazione dei beni in questo caso non subisce alcuna modifica ed essi restano intestati in capo al cliente. La società fiduciaria svolgerà pertanto esclusivamente le attività di sostituzione di imposta esonerando anche il cliente dall’inserimento dei beni nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Sullo strumento in esame, l’Agenzia dell’Entrate ha fornito un primo orientamento con la Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010 sempre nell’ambito delle attività oggetto di emersione (scudo fiscale) e, ancora successivamente, è tornata ad esprimersi fornendo ulteriori chiarimenti in merito allo schema operativo, con la Circolare n. 23/E dell’8 marzo 2012.

Da un punto di vista operativo, il mandato ad amministrare senza intestazione consente ai contribuenti residenti in Italia di mantenere gli assets depositati all’estero, così ovviando al rischio paese ed eventualmente predisponendo una struttura bancaria da utilizzare per un eventuale trasferimento della propria residenza all’estero. D’altro canto, e nella maggioranza dei casi, permette al contribuente di mantenere la riservatezza nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto in forza della sostituzione di imposta la fiduciaria evita al contribuente, nella maggior parte dei casi, di far transitare nella propria dichiarazione dei redditi i proventi derivanti dagli asset esteri.

Il regime fiscale applicato dalla fiduciaria alle attività finanziarie, nell’ambito del mandato senza intestazione, è infatti quello del cd “regime amministrato” ex art.  6 D.L.gs 461/97. Tale regime consente alla fiduciaria, e in ultima istanza al cliente, la compensazione delle eventuali minusvalenze realizzate su talune relazioni bancarie con i capital gain realizzati su altre relazioni bancarie sempre amministrate fiduciariamente.
Per quanto riguarda gli immobili e i relativi redditi, invece, la fiduciaria, dopo avere incassato su appositi conti dedicati gli eventuali proventi rivenienti da beni immobili, emette le certificazioni relative agli incassi ricevuti e le consegna al contribuente per l’inserimento nella propria dichiarazione dei redditi. 

In ultimo, sempre nell’ambito delle attività di amministrazione per conto dei propri clienti, la fiduciaria si occupa del pagamento dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) e dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere)  inserite dal Decreto Monti del 2012 (le imposte patrimoniali dovute rispettivamente sugli immobili esteri e sulle attività finanziarie detenute all’estero) nonché, per le polizze assicurative in amministrazione, del pagamento dell’IVCA (imposta sul valore dei contratti assicurativi).