Che cos’è il contratto di donazione?

La donazione è un contratto a titolo gratuito, consensuale e formale. La donazione è definita dall’articolo 769 cod. civ. come «il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione».

Focus
04.12.2020

Che cos’è il contratto di donazione?

04 dicembre 2020

Focus

Accordo delle parti

È uno dei requisiti essenziali del contratto. La donazione si conclude nel momento in cui il donante ha conoscenza dell’accettazione del donatario.

Uno dei requisiti essenziali del contratto è l’accordo delle parti: la donazione si conclude nel momento in cui il donante ha conoscenza dell’accettazione del donatario. L’accettazione del donatario potrà, quindi, anche essere fatta con atto, pubblico, posteriore. 

Ulteriore requisito del contratto riguarda la forma: la donazione deve essere stipulata per atto pubblico a pena di nullità e richiede la presenza necessaria di due testimoni. Il formalismo dell’atto pubblico, tuttavia, non è richiesto per le donazioni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili.

Con riguardo, invece, alle parti del contratto, è essenziale per la validità della donazione che il donante abbia la piena capacità di disporre dei propri beni, essendo incapaci di donare i minori, gli inabilitati (salvo eccezioni), gli interdetti e gli emancipati.
E’, invece, solamente annullabile la donazione fatta da chi, al momento dell’atto, si dimostri essere stato incapace di intendere e volere. L’azione può essere esercitata dal donante, dai suoi eredi o aventi causa, entro cinque anni dalla stipula.

Il carattere personale della donazione e, la mancanza di utilità per il donante, giustificano il divieto di cui all’art. 777 cod. civ. in forza del quale i genitori e il tutore non possono comparire nell’atto di donazione per la persona incapace rappresentata. La donazione effettuata in spregio a tale divieto sarebbe, quindi, nulla per violazione di un divieto imperativo.

È del pari nullo, ai sensi dell’art. 778 cod. civ., il mandato a donare con cui il donante attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione, salvo che la persona o l’oggetto siano scelti dal terzo tra quelle già indicate dal donante.

Infine, dottrina e giurisprudenza ammettono la capacità di donare delle persone giuridiche private, qualora non vi siano limitazioni negli atti costitutivi o negli statuti. È discussa, invece, la capacità di donare delle società commerciali, essendo incompatibile, secondo i più, con lo scopo di lucro.  

Per quanto attiene, quindi, il donatario l’unica ipotesi di incapacità a ricevere per donazione è prevista dal legislatore dall’art. 779 cod. civ. il quale stabilisce che è nulla la donazione fatta a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima dell’approvazione del conto o quando si sia estinta l’azione per il rendimento del conto.

È, invece, espressamente ammessa la donazione fatta a favore di nascituri sia concepiti, che non concepiti, purché figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione.

Nell’ipotesi di donazioni fatte a persone fisiche incapaci di agire, devono applicarsi le norme previste dal legislatore per l’accettazione di donazioni da parte di incapaci o limitatamente capaci (ad es. il minore emancipato avrà bisogno dell’assistenza del curatore e dell’autorizzazione del Giudice Tutelare).
All’elemento soggettivo, inteso come coscienza di conferire ad altri un vantaggio senza esservi costretti (c.d. animus donandi), si deve necessariamente accompagnare, anche, l’elemento oggettivo costituito dall’incremento patrimoniale del beneficiario-donatario e dal correlativo depauperamento per il disponente-donante.

In altre parole, il donante, nella configurazione della donazione data dal legislatore, deve subire un decremento patrimoniale: il bene oggetto della donazione, infatti, esce definitivamente dalla sfera patrimoniale, e quindi dal controllo, di costui. 

La donazione può avere ad oggetto tutti i beni presenti del donante. Non è ammessa, invece, la donazione di beni futuri, ex art. 771 cod. civ.

Non vi è dubbio che, oltre alla proprietà, la donazione possa avere ad oggetto la costituzione di un diritto reale di godimento a favore di altri, come ad esempio: superficie, usufrutto, uso, abitazione e servitù.

In ogni caso, a prescindere dalla tipologia dei beni donati, il contratto di donazione comporta una definitiva acquisizione al patrimonio del beneficiario del bene, con la conseguenza che il bene sarà esposto a qualsiasi vicenda famigliare o personale del donatario, il quale inoltre sarà libero di disporne come meglio desidera.