09 dicembre 2019
Cosa è il consolidato fiscale?
Focus
09.12.2019
Focus
Compensare le minuvalenze con le plusvalenze
Mediante il “consolidato fiscale”, i contribuenti, persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, che intrattengono relazioni bancarie di gestione presso diversi intermediari (italiani e/o esteri), hanno la possibilità di compensare le minusvalenze, eventualmente realizzate, con le plusvalenze realizzate, a prescindere dall’intermediario finanziario (i.e. italiano o estero) che le ha generate.
Il consolidato fiscale (domestico e internazionale) in ambito fiduciario
L’attività tipica delle fiduciarie ha subito nel corso del tempo diversi mutamenti e, da ultimo, il riordino delle rendite finanziarie, attuato con il DLGS 21 novembre 1997, n. 461 e il collegato decreto interministeriale del 2 giugno 1998, rubricato “Individuazione di ulteriori soggetti ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi”, ha dotato le società fiduciarie di nuova vitalità nonché la possibilità di eseguire, in sostituzione dei propri fiducianti, un’attività specialistica di gestione degli adempimenti, sia formali che sostanziali, in ambito fiscale.
Pertanto, nell’ambito dell’attività istituzionale di intestazione di beni per conto terzi, le società fiduciarie hanno aggiunto, sul finire degli anni Novanta, un nuovo ed essenziale servizio nell’ambito dell’amministrazione dei patrimoni finanziari: il ruolo di sostituto di imposta sulle diverse tipologie di redditi derivanti da tali beni. Le società fiduciarie, peraltro, quali entità a forte concentrazione di competenze contabili amministrative e fiscali, sono state individuate dal legislatore nazionale per l’adempimento delle formalità relative al cosiddetto “rimpatrio giuridico” delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Ciò è avvenuto sia nelle diverse stagioni dedicate allo “scudo fiscale”, sia per la più recente, e diversa, procedura di emersione di capitali detenuti illecitamente all’estero, che ha preso forma nella procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure).
Il rimpatrio giuridico, attuato dalla società fiduciaria incaricata con apposito mandato di amministrazione, comporta, invero, il trasferimento fiscale e giuridico delle attività finanziarie estere in Italia, pur rimanendo le stesse materialmente detenute presso il gestore e/o l’intermediario estero e intestate al fiduciante.
L’intervento della società fiduciaria ha pertanto consentito di gestire in modo sicuro, semplificato e puntuale la regolarizzazione (ai fini del monitoraggio fiscale e valutario) e la fiscalità (ai fini reddituali) delle attività finanziarie esterolocalizzate.
Dall’esperienza maturata dalle società fiduciarie, anche nell’ambito della voluntary disclosure, e dalla successiva richiesta dei contribuenti regolarizzanti di mantenere le proprie attività all’estero, è emersa la possibilità di operare, quale sostituto di imposta anche nella fase post-regolarizzazione.
In sostanza una volta definite le “pendenze” con il fisco, taluni contribuenti hanno confermato la volontà di affidarsi ai gestori e intermediari esteri di fiducia e, in tale contesto, il ruolo di sostituto di imposta concesso alle fiduciarie si è rivelato fondamentale nell’amministrazione dei patrimoni detenuti all’estero.
Attraverso, quindi:
- il mandato ad amministrare beni esteri, con o senza intestazione;
- il ruolo di sostituto di imposta;
- la possibilità per le fiduciarie di accedere, per i propri fiducianti, al regime del “risparmio amministrato” ex art. 6, DLGS 461/1997
le società fiduciarie sono in grado, oggi, di procedere al cosiddetto “consolidato fiscale”, per mezzo del quale i contribuenti, persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, che intrattengono relazioni bancarie di gestione presso diversi intermediari (italiani e/o esteri), hanno la possibilità di compensare le minusvalenze, eventualmente realizzate, con le plusvalenze realizzate, a prescindere dall’intermediario finanziario (i.e. italiano o estero) che le ha generate.
Il consolidato fiscale è realizzabile in quanto le società fiduciarie hanno la possibilità di aggregare le diverse relazioni bancarie dei contribuenti e applicare, per “codice fiscale e non per singola posizione bancaria”, la relativa fiscalità su tutte le attività finanziarie detenute in Italia o all’estero dai propri fiducianti.
In tal modo, e questa volta a regime, attraverso una “non opzione” esercitata dalla fiduciaria a valere sulle relazioni italiane, congiuntamente all’esercizio dell’opzione del risparmio amministrato da parte del cliente, si accede alla possibilità di compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite, non solo presso lo stesso intermediario come nel caso del regime del risparmio amministrato stand alone, bensì su tutte le posizioni e relazioni, italiane ed estere, intrattenute dal contribuente/fiduciante.
I soggetti coinvolti
Il consolidato fiscale coinvolge diverse figure. Si tratta in particolare delle seguenti parti:
- gli operatori finanziari (banche, gestori e intermediari), sia italiani che esteri;
- la società fiduciaria, nel ruolo di catalizzatore delle diverse relazioni bancarie e dei relativi flussi finanziari, nell’interesse del proprio fiduciante;
- i contribuenti.
Gli operatori finanziari effettuano le operazioni di investimento e disinvestimento, nonché elaborano e trasmettono un flusso informativo giornaliero, contenente la sequenza temporale degli accadimenti finanziari, aventi rilevanza fiscale. Le società fiduciarie ricevono, essenzialmente in via informatica, i dettagli dei flussi finanziari giornalieri e procedono alla contabilizzazione giornaliera, alla determinazione dei carichi fiscali (anche per mezzo della compensazione tra minusvalenze e plusvalenze), alla liquidazione e al pagamento mensile delle imposte così dovute. I contribuenti essenzialmente ricevono il flusso informativo e interagiscono con i gestori (nel caso di amministrazione senza intestazione) ovvero con le fiduciarie (in caso di amministrazione classica).
I requisiti soggettivi
I contribuenti interessati al consolidato fiscale sono quelli suscettibili di produrre redditi da attività finanziarie, inquadrabili nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Si tratta in particolare di:
- persone fisiche;
- società semplici e soggetti equiparati;
- enti non commerciali.
Restano esclusi tutti quei soggetti che, per disposizione di legge, determinano i propri redditi con modalità e regole diverse da quelle previste negli artt. 67 e 68 del TUIR.
I requisiti oggettivi
Per quanto concerne i requisiti per l’esercizio dell’opzione per il regime del risparmio amministrato, l’art. 6, comma 2, DLGS 461/1997 stabilisce che esso risulta applicabile ai redditi diversi di natura finanziaria, di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR.
Si tratta in particolare dei seguenti redditi:
- plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate
- plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di, inter alia, titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa e metalli preziosi;
- differenziali positivi realizzati su contratti derivati;
- plusvalenze e altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale.
Restano escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, di partecipazioni in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata e soggetti al regime delle c.d. controlled foreign company nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute estere, soggette al regime ordinario (i.e. dichiarativo).
Per completezza si segnala che gli eventuali redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli stati inclusi nella c.d. white list, e le obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati sono computati nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato.
I contribuenti che intendano accedere al regime “amministrato” dovranno esercitare una specifica opzione al momento del conferimento del mandato alla società fiduciaria, avente validità annuale. I redditi diversi saranno così assoggettati a tassazione dalla fiduciaria, al momento del realizzo, con un’imposta sostitutiva pari al 26%, salva l’eventuale compensazione con le minusvalenze realizzate in precedenza. Le eventuali minusvalenze eccedenti potranno essere riportate a nuovo, negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto
Le semplificazioni amministrative e l’efficienza fiscale
Le relazioni, intrattenute con diversi gestori, possono essere oggetto di un singolo mandato conferito a un unico soggetto che si occupa, professionalmente, di amministrare beni e patrimoni, in questo caso finanziari.
Nello specifico, diversi sono i vantaggi derivanti dal consolidamento:
• l’efficienza fiscale: le fiduciarie applicano l’imposta sostitutiva sui differenziali derivanti non soltanto dalla compensazione delle minusvalenze con le plusvalenze del singolo investimento, bensì sui redditi, così come determinati dalla compensazione dei differenziali derivanti da tutte le relazioni, italiane o estere, intrattenute dal contribuente;
• efficienza amministrativa: le fiduciarie adempiono agli obblighi comunicativi e di monitoraggio in sostituzione del contribuente;
• riservatezza: con l’esercizio dell’opzione per il risparmio amministrato e nel rispetto dei relativi criteri di applicazione, il contribuente resta esonerato dagli obblighi di monitoraggio nonché inserimento, nella propria dichiarazione, sia dei redditi che delle consistenze patrimoniali amministrate dalla fiduciaria.
Conclusioni
Il consolidato fiscale, attuato al livello delle società fiduciarie, rappresenta, quindi, un’opportunità per i contribuenti italiani: accresce il livello di efficienza fiscale e amministrativa delle relazioni intrattenute con i diversi gestori e semplifica, grazie all’intervento della fiduciaria, l’amministrazione dei patrimoni. Proprio l’intervento della fiduciaria, infatti, consente al cliente di ricevere un unico documento riepilogativo della propria posizione fiscale rispetto alle diverse relazioni bancarie, italiane o estere che siano.
L’utilizzo congiunto del consolidato fiscale e dell’aggregato di portafoglio, poi, si rivela uno straordinario strumento di efficientamento finanziario, patrimoniale e fiscale, a disposizione dei contribuenti italiani.